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Lunedì, 20 Maggio 2024
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Il Tar sospende l’attività della sala del commiato “Madonna Immacolata” di Carmiano

Il Tar sospende l’attività della sala del commiato “Madonna Immacolata” di Carmiano

Con ordinanza del 22 aprile 2020, pubblicata il 24 aprile 2020, il TAR Lecce, prima sezione, presieduto dal Giudice Dott. Antonio Pasca e con primo referendario – estensore, Giudice dott.ssa Maria Luisa Rotondano, accogliendo l’istanza cautelare proposta da una cittadina di Carmiano, difesa dagli avvocati Ilenia Antonaci e Gabriele Ciardo, del Foro di Lecce, ha sospeso ogni attività svolta dalla Casa del Commiato Madonna Immacolata di Tarantino Riccardo Antonio.

La vicenda riguardava l’esercizio dell’attività di sala del commiato all’interno del contro abitato e per giunta con una semplice SCIA. Il Comune di Carmiano, nonostante l’ordine dei Giudici amministrativi di riesaminare l’istanza della cittadina ricorrente e quindi di rinnovare l’istruttoria circa la legittimità dell’esercizio di detta attività, con una nota del 11.12.2019 riteneva che non sussistevano condizioni giuridiche o validi motivi per revocare o annullare precedenti atti autorizzativi e/o per inibire l’esercizio dell’attività di sala del commiato presso la struttura di via Tolmezzo, riguardante appunto la sala del commiato Madonna Immacolata. In sostanza confermava altra sua nota senza alcun riesame e rinnovazione istruttoria.

L’ordinanza del TAR Lecce, oltre a richiamare un proprio precedente, confermato anche dal Consiglio di Stato, riguardante altra sala del commiato di Neviano, accogliendo le tesi difensive degli avvocati Antonaci e Ciardo, ha, invece statuito che la SCIA era priva di effetto, trattandosi di attività esulanti dal regime SCIA, proprio in virtù della normativa regionale di settore.

Infatti, il Regolamento Regionale 8/2015 prevede che “chi intenda attivare una struttura per il commiato deve possedere i requisiti per la conduzione dell’attività funebre, la quale può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio dell’autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l’impresa”. Inoltre, il regolamento regionale prevede che “le strutture per il commiato possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre e la relativa autorizzazione è sempre rilasciata dal Comune”.

Il TAR Lecce ha, altresì, precisato che il Comune di Carmiano forniva una illogica interpretazione di questo regolamento regionale, tanto che secondo lo stesso ente le sale del commiato potrebbe essere esercitate soltanto con una SCIA. Invece, il TAR Lecce ha chiarito che per l’esercizio dell’attività della sala di commiato è sempre necessaria di uno specifico titolo autorizzativo e che nella specie manca, non potendosi attribuirsi valore autorizzatorio alla mera presa d’atto da parte del Comune correlata alla SCIA dell’impresa.

Il TAR spiega in modo inequivocabile che le sale per il commiato sono assimilate dal legislatore al cimitero ed al crematorio e devono essere collocate alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, salvi i “casi di reale necessità” e sentita l’ASL competente per territorio. Né una sala del commiato può essere assimilata ad un’attività commerciale, rientrando a pieno titolo tra le attività cimiteriali che nel caso di specie è collocata in una zona incompatibile, ossia nel centro storico di Carmiano.

Il TAR Lecce, pertanto, ha sospeso l’intera attività svolta della sala del commiato di Carmiano ed ha anche condannato il Comune di Carmiano a corrispondere 1.500 euro, come spese legali in favore dei difensori della cittadina ricorrente.

Comunicato Stampa

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