Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione Cookie Policy. Per saperne di piu'

Approvo
Mercoledì, 01 Maggio 2024
200_carrozzo.jpg180_winet.jpg025_radallarm.jpg020_idrovelox50.jpg040_compasso.jpg205_martena.jpg010_bluesea.jpg210_mondofiori.jpg220_liaci.jpg
Comune di Carmiano: #IoRestoaCasa

Comune di Carmiano: #IoRestoaCasa

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM del 9 marzo 2020 che estende a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento del contagio da Covid-19. Di conseguenza, a partire da oggi 10 marzo e fino al 3 aprile, anche per il territorio del Comune di Carmiano e Magliano vigono le disposizioni di seguito illustrate.

- E' VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

- OCCORRE EVITARE OGNI SPOSTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

- AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5° C) E' FORTEMENTE RACCOMANDATO DI RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO E LIMITARE AL MASSIMO I CONTATTI SOCIALI, contattando il proprio medico curante

- PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO RISULTATI POSITIVI AL VIRUS, vige il divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora

- SONO SOSPESI/E

• gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati

• tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico

• ogni attività in cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati

• le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri

• le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi

- L'APERTURA DEI LUOGHI DI CULTO E' CONDIZIONATA ALL'ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE TALI DA EVITARE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro

- RISTORANTI E BAR POSSONO RESTARE APERTI DALLE 6.00 ALLE 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione

- GLI ESERCIZI COMMERCIALI POSSONO SVOLGERE LE LORO ATTIVITÀ DI VENDITA a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse

- LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA NON ALIMENTARI (ESERCIZI COMMERCIALI PIÙ GRANDI DI 250MQ) SONO CHIUSE NELLE GIORNATE FESTIVE E PREFESTIVE. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

- FARMACIE, PARAFARMACIE E PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI POSSONO RESTARE APERTI: il gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione.

Fonte: http://www.comune.carmiano.le.it/item/io-resto-a-casa

070_annaluce.jpg045_vcn.jpg030_ortokinesis.jpg025_martena.jpg170_pneumatic.jpg030_solazzo.jpg180_quarta.jpg